di Teresa Maddonni

E’ stato sottoscritto il 7 febbraio 2018 il Protocollo che introduce il “DURC di congruità” negli appalti per la ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dal Sisma. Si tratta di un’importante novità che realizza quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici che, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dispone che il “documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato” e che tale congruità “per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

L’accordo nazionale qui citato dalla normativa non è stato ancora sottoscritto, ma i soggetti istituzionali e sociali che il Codice richiama hanno comunque condiviso di lanciare il modello con il Protocollo in questione. Le parti sottoscrittrici sono dunque il Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle regioni – Vicecommissari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Struttura di Missione, l’INAIL, l’INPS e le organizzazioni datoriali e sindacali del Settore Edile.

Il Protocollo – che dunque interessa le aree di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma – prevede che il DURC di congruità, a differenza del DURC online, è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcassa territorialmente competenti, e certifica la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato.
E’ stato condiviso che l’incidenza della manodopera viene calcolata come il rapporto tra il costo della manodopera complessivamente impiegata e il costo dell’intervento.

Il documento quindi attesta la regolarità delle imprese verificando la conformità del numero di maestranze in cantiere in rapporto al lavoro eseguito. Esso deve essere posseduto dalle imprese edili sia nei casi di appalti pubblici che di appalti privati. Per i primi si applica a prescindere dal valore dell’appalto. Per gli interventi privati si applica se questi beneficiano di un contributo pubblico superiore a 50 mila euro. Il documento deve essere posseduto dall’impresa sia in occasione dell’affidamento dei lavori che durante la loro esecuzione.

La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC di congruità a ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) afferente il comparto dell’edilizia, previa verifica dell’incidenza della manodopera sui lavori dalla stessa eseguiti. La verifica della congruità spetta alla Cassa edile/Edilcassa che rilascia il relativo attestato entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di richiesta di integrazione di ulteriori documenti, scatta un secondo termine di altri 10 giorni.

L’applicazione del DURC di congruità decorre dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza commissariale che dovrà recepire il Protocollo in commento e che approva, previo confronto nell’ambito di un comitato costituito da un rappresentante di tutte le parti (istituzionali e sociali) firmatarie dell’accordo sul costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni (cd. prezziari).

L’applicazione del DURC di congruità è sottoposta ad una fase di sperimentazione e di monitoraggio per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della predetta Ordinanza commissariale. Durante tale periodo le modalità applicative della procedura potranno essere oggetto di modifiche o aggiustamenti migliorativi.

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