di Teresa Maddonni
E’ stato firmato il 1° febbaio 2018 l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e sull’Apprendistato di alta formazione e ricerca tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.
L’accordo, la cui regolamentazione decorre dal primo marzo 2018, interviene a circa 3 anni di distanza dall’emanazione del D.Lgs. 81/2015 che ha riformato la materia dell’apprendistato ed in particolare il I e il III Livello. Nel frattempo nel comparto dell’Artigianato e delle PMI sono state sottoscritte intese regionali, e nelle province autonome, che l’accordo fa salve a tutti gli effetti.
Con l’accordo dunque si è voluti definire una normativa nazionale che avesse la finalità di offrire una base normativa per lo sviluppo del cd. Sistema duale – di cui l’apprendistato è l’asse portante – , su tutti i territori e per tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle parti sociali firmatarie, dunque sia per le imprese artigiane che per le piccole medie imprese secondo quanto specificato dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie dell’Intesa.
Secondo quanto previsto dalla legge il contratto di apprendistato di I Livello è stipulabile con i giovani che hanno compiuti i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni; mentre l’apprendistato di III Livello per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Il periodo di prova è stato fissato in 90 per entrambe le tipologie di apprendistato. Le imprese che vogliano farvi ricorso dovranno redigere un Piano Formativo Individuale (PFI) e il protocollo di formazione previsto da stipularsi con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Nell’intesa si stabilisce che la retribuzione dell’apprendistata viene determinata applicando il criterio della percentualizzazione.
Nell’apprendistato di I Livello essa è calcolata applicando la progressione percentuale 45%-55%-60%-70% per 3 o 4 anni a seconda della durata del percorso formativo, sulla retribuzione dell’operaio qualificato che viene preso a riferimento come inquadramento convenzionale. Si stabilisce inoltre che all’apprendista-studente che sia ripetente non spetta l’avanzamento delle percentuali retributive, quindi nell’anno successivo gli si applicherà la percentuale retributiva riconosciutagli nell’anno precedente.
E’ stato inoltre previsto che per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, dunque svolte in azienda, deve essere corrisposta una retribuzione pari al 10% della retribuzione dovuta (quota oraria). Mentre nessun obbligo retributivo è posto in capo al datore di lavoro per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa. Nell’apprendistato di III Livello le percentuali previste dall’accordo si applicano sulla retribuzione del livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.






























