Ecco le novità introdotte in sintesi dalla nuova legge:
1. Accentua la distinzione tra il delitto di scambio elettorale politico mafioso e la fattispecie di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis, attraverso una differenziazione dell’entità della pena: quella per scambio elettorale politico-mafioso prevede la reclusione da 4 a 10 anni;
2. Punisce chi promette di procurare voti e chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro;
3. Oltre all’erogazione di denaro punisce anche la promessa di erogazione di denaro;
4. Prevede infine che, oltre all’erogazione di denaro, sia punita anche la promessa di altra utilità. In tal modo l’oggetto dello scambio potrà superare la semplice dotazione di denaro in cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.































