di T.A.
Dall’avv. Anna Ferreri esponente di “Cambiamenti”, forza consiliare minoritaria del Comune di Venafro, perviene l’allegata istanza firmata da tutte le minoranze dell’ente locale ed indirizzata al governo amministrativo della città perché ci si attivi a tutela della salubrità di aria, ambiente e territorio nel Molise dell’estremo ovest e quindi per debellare eventuali fonti di inquinamento di piana e città di Venafro. In allegato l’istanza in tema.
MOZIONE SULL’INQUINAMENTO DALLE MINORANZE DEL COMUNE DI VENAFRO
Dall’avv. Anna Ferreri di “Cambiamenti”, minoranza consiliare del Comune di Venafro,
perviene l’allegata mozione, sottoscritta da tutte le minoranze dello stesso ente locale, circa la situazione del possibile inquinamento nella piana e in città, argomento che a detta delle citate minoranze va approfondito e verificato per garantire al massimo la salvaguardia e tutela della salute pubblica nell’ambito venafrano. Di seguito il testo integrale dell’intervento dei consiglieri Ferreri, Bianchi, Mancone, Viscione e Pontone :
Al Sindaco del Comune di Venafro Avv. Alfredo Ricci
Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Dario Ottaviano
p.c. alla Segretaria Comunale dott.ssa Chiara Passarelli
Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it
MOZIONE URGENTE
I sottoscritti Consiglieri comunali
Premesso che
1) Il sindaco opera in qualità di “Autorità Sanitaria locale” ed è il responsabile della condizione
di salute della popolazione del suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa responsabilità. Allo stato attuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci a gestire il servizio sanitario anche se a essi sono affidati dal D.lgs 229/99 (decreto
Bindi) poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL. I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi, soprattutto il sindaco deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta;
2) È onere del Sindaco identificare le cause che generano disagi, malattia e morte e cercare di formulare un piano di prevenzione per combatterle, arrivare alla loro riduzione ed eliminazione. In proposito occorre promuovere, in collaborazione con l’ASL un’indagine sullo stato di salute della popolazione che inizi a raccogliere e ordinare i dati già esistenti;
3) il primo cittadino, in qualità di rappresentante della comunità locale potrà emanare – ai
sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) – provvedimenti
urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità
pubblica;
4) L’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 individuava il Sindaco quale autorità sanitaria
locale; l’art.13 della legge 833 del 1978 e il 4° comma dell’art. 50 del D.lgs 267 del 2000
hanno confermato che il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità
locale;
5) In tale veste compete al Sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi,
concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti
in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio
comunale;
6) Il Sindaco nell’esercizio delle sue prerogative d’Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei
servizi dell’azienda sanitaria locale e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) intesi
quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale
secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative;
7) Occorre pertanto che il Sindaco svolga il ruolo di garante dei cittadini nei confronti
dell’azienda sanitaria sollecitando, ove necessario, il rispetto dei diritti alla salute della
comunità;
considerato che
l’Art. 216 T.U. Leggi Sanitarie statuisce: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato;
la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità – Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 afferma che: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a sé stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato – in dettaglio – che dall’autorità locale”.
Tutto ciò risulta ancora più necessario quando l’attività produce disagi di tipo ambientale e
sanitario ai residenti degli edifici limitrofi;
La giurisprudenza del Consiglio di Stato chiarisce quale ruolo del Sindaco in materia di industrie insalubri e come esercitarlo, si veda per tutte:
1. Consiglio di Stato Sez. III, n. 4687, del 24 settembre 2013: “Spetta al sindaco, all’uopo
ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni
provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell’attività produttiva; “
2. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6264, del 27 dicembre 2013: “Spetta al Sindaco, all’uopo
ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed
endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti
dalle industrie cosiddette insalubri, l’esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l’adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad
impedire la continuazione o l’evolversi di attività aventi carattere di pericolosità”;
la giurisprudenza è chiara! Il Sindaco è titolare delle funzioni di controllo sulle industrie
insalubri e non può scaricare le responsabilità sulle eventuali omissioni dell’;ASL. Questo
significa che sta al Sindaco formalizzare richiesta all’ASL di svolgere i controlli e, se quest’ultima non li svolge o non li può svolgere, utilizzare a questo scopo altri soggetti sia pubblici (Istituto Superiore Sanità, Università) che privati (professionisti in epidemiologia ambientale);
l’aria insalubre non si circoscrive al solo territorio del Comune ove lo stabilimento insiste, come dimostrano i dati raccolti, è onere del Sindaco di Venafro farsi parte attiva e propulsiva anche nei confronti dei Sindaci dei Comuni limitrofi affinché non abbiano più a riprodursi eventuali fenomeni di inquinamento atmosferico;
rilevato che
nella letteratura scientifica internazionale sono in aumento le pubblicazioni di studi che
dimostrano la pericolosità per la salute e l’ambiente degli impianti di incenerimento dei rifiuti. Le emissioni degli inceneritori rappresentano una fonte significativa di particolato fine, ultrafine e nanoparticelle, di metalli tossici e di migliaia di composti chimici, alcuni dei quali noti per essere cancerogeni, mutageni e interferenti endocrini. Le emissioni contengono anche altri composti non identificati di cui si ignora la potenziale nocività, come una volta accadeva con le diossine. Ad ogni pubblicazione scientifica i pericoli legati all’incenerimento dei rifiuti diventano sempre più evidenti e difficili da ignorare. Sono stati identificati di recente tredici nuovi inquinanti chimici prodotti negli inceneritori di rifiuti, capaci di effetti dannosi sull’organismo: interferenti endocrini, con effetti fino al doppio della più pericolosa delle diossine, la TCDD (“diossina Seveso”), ed alcuni fino a quattro volte più potenti del benzopirene nell’interferire con la regolazione dell’espressione genica;
le emissioni di un inceneritore non interessano solo il comparto ambientale aria, ma anche
l’acqua e il suolo. Alcuni composti emessi da un inceneritore sono persistenti, cioè resistenti ai processi naturali di degradazione, bioaccumulabili, perché si accumulano nei vegetali e nei tessuti degli animali viventi, trasferendosi da un organismo all’altro lungo la catena alimentare fino a giungere all’uomo;
le emissioni di inceneritori che rispettano i limiti emissivi sono state messe in relazione
principalmente a malattie dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, a nascite pretermine e abortività spontanea e anche a tumori maligni;
le innovazioni tecnologiche hanno spostato la tipologia di particolato emesso verso le polveri ultrafini, le più pericolose in assoluto per la salute umana, capaci di raggiungere gli alveoli polmonari e entrare nel circolo sanguigno. Per quanto riguarda poi le diossine, non esiste un limite di concentrazione sotto il quale non si ha danno: si tratta di sostanze estremamente nocive anche a livelli minimi di esposizione, per le quali già la concentrazione di base nella popolazione è dimostrato aumentare il rischio di cancro. Le diossine sono tossiche a dosi infinitesimali, nell’ordine di picogrammi, ossia miliardesimi di milligrammo.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta comunale
1. All’istituzione di un tavolo di concertazione permanente avente ad oggetto l’inquinamento ambientale della Piana di Venafro, con membri politici, istituzionali, tecnici (tra cui un consulente ambientale) e della società civile, al fine di un’azione congiunta volta alla salvaguardia della salute dei cittadini. Scopo di tale concertazione è un’attività propulsiva, direttiva e di controllo volta a supportare l’amministrazione comunale all’adozione di atti e proposte formali da sottoporre alla Regione Molise e alle autorità sanitarie regionali.
2. A sollecitare La Regione Molise, mediante intimazione formale, all’implementazione del
Registro Tumori, quale fonte essenziale di rilevamento epidemiologico, utile al
monitoraggio degli effetti nocivi dell’inquinamento ambientale sulla salute pubblica. Ciò in
considerazione del fatto che il registro tumori della regione Molise copre un periodo
limitato 2009-2013, come si rileva nello studio epidemiologico CNR-Comune di Venafro del
luglio 2022;
3. A reiterare atto di richiesta formale all’Arpa Molise per l’installazione di ulteriori centraline di rilevamento della salubrità dell’aria, a tutt’oggi ancora insufficienti, e a fornire al Comune con tempestività i dati relativi ad eventuali sforamenti dei parametri di legge. A
conforto di tale richiesta, si segnala un servizio giornalistico del TG di Raitre del 07.11.2023
che denunciava su Venafro il funzionamento della sola centralina ARPA di via Campania
sulle due presenti in città, dalla quale risultano ben 33 sforamenti delle emissioni di
microparticelle dall’inizio dell’anno. Ancora due giornate di sforamento, secondo tale
notizia, e Venafro sarà considerata una città “fuori legge”.
Venafro 07.11.2023
Avv. Anna Ferreri (relatore), Dott. Enzo Bianchi, Avv. Carmela Mancone, Arch. Luigi Viscione, Ing. Michele Pontone”






























