“La proposta per tutelare meglio cittadini e produttori dalla contraffazione di prodotti alimentari”. “Ho presentato un emendamento all’articolo 5 della legge Europea 2015 che è in calendario la prossima settimana nell’Aula del Senato. L’obiettivo è quello di introdurre modifiche al codice penale in materia di reati agroalimentari e di agropirateria, così come elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal dott. Giancarlo Caselli”. Lo afferma il senatore del Pd Roberto Ruta, primo firmatario dell’emendamento poi sottoscritto anche da 24 senatori di diversi gruppi parlamentari, tra cui Pd, Sel, Movimento 5 Stelle, Ala, Autonomie.

“L’emendamento è volto ad una maggiore tutela del diritto dei cittadini di sapere cosa mangiano e bevono parimenti al diritto dei produttori di non subire danni da comportamenti illegali e di sleale concorrenza, configurabili come veri e propri illeciti. Si introduce quindi anche il reato di agropirateria e si modificano gli articoli del codice penale rendendo obbligatoria la tracciabilità dei prodotti con le cosiddette ‘etichette narranti’, grazie alle quali i consumatori e i produttori saranno ampiamente tutelati.

La mia proposta nasce dal fatto che, nella stessa legge europea, all’articolo 3, si prevede (in ossequio alla direttiva europea) un oggettivo indebolimento della tutela dei consumatori e dei produttori in ragione dei sempre più frequenti fenomeni di contraffazione, di indicazioni parziali o ingannevoli nelle etichette degli alimenti e nelle bevande in commercio. Per questa ragione – conclude Ruta – l’emendamento vuole rafforzare il sistema sanzionatorio e le fattispecie delittuose, modificando conseguentemente il codice penale”.

Di seguito il testo dell’emendamento:

AS 2228-A

Emendamento

Art. 5

All’art. 5 sostituire la rubrica con la seguente: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e relative modifiche al codice penale“.

Conseguentemente

 Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis). L’articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 516. (Frode in commercio di prodotti alimentari). Fuori dei casi di cui all’articolo 517 c. p., chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.”;

1-ter). L’articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 517. (Vendita di alimenti con segni mendaci). Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, “;

1-quater) L’articolo 517- quater del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 517– quater. (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro,

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti”;

1-quinquies) Dopo l’articolo 517- quater del codice penale è aggiunto il seguente: “Art. 517- quater. 1. (Agropirateria). Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.”

RUTA (Pd)- ROSSI G.(Pd)- DE PETRIS (Sel)- LANIECE (Aut)- PUPPATO (Pd)- RICCHIUTI (Pd)- SOLLO (Pd)- SCALIA (Pd)- CALEO (Pd)- PEGORER (Pd)- RUVOLO (Ala) -DIRINDIN (Pd)- FORNARO (Pd)- CONTE F.(Ap)-FATTORI (M5s)- MASTRANGELI (Misto)- PERRONE (Cor)- CUOMO (Pd)- LAI (Pd)- PANIZZA (Aut)- COMPAGNONE (Ala)- BIGNAMI (Misto)- FUCKSIA (Misto)- MUSSINI (Misto)

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