di Redazione
Il Consigliere regionale, illegittimamente estromesso dal consiglio: il Tribunale gli riconosce il risarcimento del danno patrimoniale. La Regione deve pagare i danni causati dalla gestione Toma, compresi quelli erariali.
La notizia riguarda il consigliere Massimiliano Scarabeo che si era candidato alle elezioni regionali dell’aprile 2018 con la lista di “Forza Italia”, risultando il quarto più votato dopo Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio e Andrea D’Egidio, eletti consiglieri regionali. Ma pesa anche il caso del Consigliere Filoteo Di Sandro: stesso schema, stessa esclusione, una vicenda parallela, questa, che ha riguardato, il primo dei non eletti nel 2018 e anch’egli penalizzato dalla riforma del 2020. Anche in questo caso, la modifica normativa è stata applicata durante la legislatura, impedendogli di entrare in Consiglio nonostante il diritto maturato. La Corte di Cassazione ha poi stabilito che Di Sandro avrebbe dovuto subentrare già dal 2020. «Per capire meglio la sentenza del Tribunale – dice l’Avvocato Vincenzo Iacovino – è necessario ripercorrere per sommi capi gli eventi successivi alle elezioni. Con delibera del Consiglio Regionale n. 35 del 21.05.2018 Scarabeo assumeva la carica di Consigliere regionale, supplendo, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 20/2017 (che prevedeva l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore) a Nicola Cavaliere, nominato Assessore con Decreto n. 53/2018; Con nota prot. n. 2701/2020 del 17.04.2020 il Presidente del Consiglio Regionale del Molise gli comunicava la cessazione della supplenza, estromettendolo dalla carica già a partire dalla successiva seduta consiliare, fissata per il giorno 20.04.2020, sulla base della riferita revoca di tutti i componenti della Giunta Regionale e, pertanto, anche dell’assessore Cavaliere, disposta dal Presidente della Regione con Decreto n. 35 del 16.04.2020. Tale atto di revoca della Giunta aveva, in verità, l’unico scopo di consentire l’ingresso in Consiglio Regionale degli assessori revocati, al fine di procedere alla votazione del bilancio regionale, nonché di apportare modifiche alla legge elettorale e cancellare l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere prevista fino a quel momento dalla norma, in modo da estromettere definitivamente sia Scarabeo sia gli altri consiglieri supplenti. Con Delibera del 20.04.2020 il consiglio regionale prendeva atto della revoca dell’Assessore Nicola Cavaliere e della conseguente revoca della sua supplenza. In data 03.05.2020, con Decreto n. 37, il Presidente della Regione Molise ricomponeva la Giunta Regionale, nominando nuovamente tutti gli assessori revocati (compreso Cavaliere), ad eccezione dell’assessore Mazzuto. Il Presidente del Consiglio Regionale del Molise comunicava poi a Scarabeo che, a seguito dell’approvazione della modifica alla legge elettorale con l’approvazione dell’art. 11 della l.r. n. 1/2020, concernente la compatibilità tra la qualifica di assessore e la qualifica di consigliere regionale, era venuta meno la figura del consigliere supplente, e quindi nessun subentro da parte sua vi sarebbe stato per la carica di consigliere regionale. Scarabeo – assistito dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorinbi e Francesco Beer – ricorreva dunque al Tribunale di Campobasso, al fine di far accertare la permanenza dello status di consigliere regionale, in virtù dell’illegittimità dei provvedimenti amministrativi suindicati, in quanto le modifiche legislative non sarebbero potute entrare in vigore con effetto immediato, durante la legislatura in corso, ma solo a partire dalle elezioni successive. Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo legittimi gli effetti retroattivi della norma regionale in dispregio agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale. Scarabeo si rivolgeva così alla Corte di Appello che con sentenza n. 134/2023 del 20.04.2023, riformava la decisione del Tribunale dichiarando il suo diritto a ricoprire la carica di consigliere regionale del Molise, a far data dall’accettazione della carica di assessore da parte di Nicola Cavaliere, e fino alla cessazione della stessa. Con nota del 24.04.2023 Scarabeo diffidava il Presidente del Consiglio Regionale del Molise e il Presidente della Regione Molise a procedere al suo immediato reintegro nella funzione di consigliere regionale. Con nota dell’11.05.2023 il Presidente del Consiglio Regionale del Molise gli rappresentava che in data 29.04.2023 il consigliere regionale Nicola Cavaliere si era dimesso dalla carica di assessore, ragion per cui era comunque venuto meno il suo diritto a ricoprire, in supplenza, la carica di consigliere regionale. A quel punto Scarabeo – sempre assito dallo studio Iacovino e associati – ricorreva nuovamente al Tribunale di Campobasso chiedendo il risarcimento dei danni da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che la Regione Molise, avesse posto in essere una condotta illecita oltre che illegittima, con l’intervenuta e non consentita applicazione retroattiva dell’art. 11. L.R. 1/2020, che aveva cancellato l’incompatibilità (sino a quel momento prevista dall’art. 15 della legge regionale n. 20/2017) tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed affidamento nella certezza del diritto, nonché con quelli di buon andamento, correttezza, imparzialità e trasparenza dell’azione della P.A. L’art. 11 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 era entrata in vigore il 1° maggio 2020 (ai sensi dell’art. 19 della stessa legge), trascorso dunque un rilevante arco temporale dalle elezioni dell’aprile 2018, periodo durante il quale si era già consolidato l’affidamento, in capo allo Scarabeo, circa il suo diritto al subentro nella carica di consigliere regionale, in forza della l. reg. n. 20 del 2017, in vigore al momento delle elezioni. In data 03.05.2020, con Decreto n. 37 del Presidente della Regione Molise, era stato negato a Scarabeo di essere nuovamente nominato come consigliere regionale al posto di Cavaliere, atteso che, a seguito dell’approvazione della previsione contenuta nell’art. 11 della l.r. n. 1/2020, concernente la compatibilità tra la qualifica di assessore e la qualifica di consigliere regionale, era venuta meno la figura del consigliere supplente, e quindi la necessità del suo subentro a Cavaliere. Scarabeo aveva visto dunque violato il suo diritto di elettorato passivo (di cui all’art. 51 Cost. per cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge), da una legge sopravvenuta in corso di legislatura, in quanto approvata nel 2020, ma utilizzata per incidere sulle posizioni soggettive dei candidati alle elezioni del 2018 e dunque, di fatto, applicata retroattivamente. L’ordinanza n. 6317 del 2023 della Suprema Corte, nel frattempo intervenuta per altri ex consiglieri, sostiene che “tutte le regole in tema di elezioni, ivi comprese le cause di incompatibilità, devono essere stabilite prima della costituzione dell’assemblea elettiva ed applicate successivamente con il medesimo contenuto precettivo sino al suo rinnovo. La legge elettorale e le regole di incompatibilità possono essere modificate in ogni: ma per le elezioni successive, rispettando le regole per eletti ed elettori, i quali conoscono le norme vigenti al momento in cui si concorre con il proprio voto o con la propria candidatura alla vita politica del territorio”. Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie il Consiglio Regionale ha abusato del suo diritto di legiferare sulle cause di incompatibilità, non di certo per aver modificato, con l’art. 11 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1, l’assetto previgente, ma per aver applicato la norma, irragionevolmente, ai candidati eletti (e non) delle elezioni del 2018, compreso lo Scarabeo, senza tenere conto del ragionevole affidamento da loro maturato sull’applicabilità della disciplina vigente al momento delle elezioni, ed in spregio al superiore valore della certezza del diritto. Emerge infatti dagli atti di causa che vi è stata una precisa volontà di estromettere dal consiglio regionale i consiglieri supplenti, mediante una condotta che, lungi dal costituire una mera presa d’atto della volontà del legislatore regionale (che si era limitato a disporre l’abrogazione della norma sulla supplenza), si è presentata invece come intenzionalmente volta a realizzare tale risultato, applicando inammissibilmente la nuova norma alla legislatura in corso, laddove la sua efficacia avrebbe dovuto naturalmente essere differita alle successive elezioni. Su tali presupposti il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito da Scarabeo pari al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali per le 36 mensilità di illegittima esclusione.» In tutto ciò, resterebbe, tuttavia, aperto un altro profilo di attenzione giuridica qualora nei procedimenti eventualmente connessi, la Corte dei Conti dovesse accertare una responsabilità personale dei soggetti coinvolti per danno erariale connotato da dolo o colpa grave, e da tale accertamento derivassero effetti interdittivi previsti dall’ordinamento. In tal caso, infatti, potrebbero profilarsi conseguenze incidenti sulla loro futura candidabilità, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di ineleggibilità e incandidabilità.





























