ORDINANZA N° 55 del 02/04/2020 – COVID.19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO – PROLUNGAMENTO EFFICACIA ORDINANZE.
IL SINDACO Giacomo d’Apollonio
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
TENUTO CONTO che i suddetti DPCM vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligano la popolazione a rimanere all’interno delle proprie case, uscendo muniti di autocertificazione, esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti quali esigenze di lavoro, di salute e di approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità;
VISTO che, alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica in tutto il Paese, con DPCM del 1° aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile p.v. l’efficacia delle disposizioni contenute nei citati precedenti decreti presidenziali;
VISTO che il sottoscritto Sindaco, alla luce delle disposizioni governative e valutate le esigenze di contenere il diffondersi del virus, ha adottato nello scorso mese di marzo diverse ordinanze volte ad evitare assembramenti e, comunque, a salvaguardare la salute pubblica e privata;
VISTO che negli ultimi giorni sono stati segnalati anche sul territorio comunale e provinciale alcuni casi di soggetti affetti dal virus e che, pertanto, sia necessario confermare provvedimenti stringenti, a salvaguardia della salute pubblica e privata, in conformità con le disposizioni governative sopra ricordate;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;
ORDINA
L’efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali qui appresso indicate è prorogata fino al 13 aprile 2020:
N. 45 del 9/3/20 (sospensione del mercato settimanale)
N. 48 del 17/3/20 (chiusura aree gioco e parchi comunali)
N. 49 del 17/3/20 (modifica orari e disciplina ingressi ai cimiteri comunali)
N. 51 del 19/3/20 (divieto di attività sportive e motorie in loc. Le Piane)
N. 52 del 19/3/20 (facoltà per le farmacie di vendita a “battenti chiusi”)
Il settore tecnico è incaricato, ove necessario, di apporre nei luoghi e nelle aree interessate dalle suddette ordinanze adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
– la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
– l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
– l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.
AVVERTE
che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l’azione penale ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.






























