Molise Acque il 30 dicembre 2021 ha approvato incrementi tariffari e relative nuove definizioni degli ambiti tariffari in forma retroattiva per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019!
Il provvedimento è palesemente illegittimo e gli autori del provvedimento vanno deferiti alle competenti autorità giudiziarie!
Sarebbe bastato a questi signori e ai loro consulenti fare un giro sulla rete, non quella idrica che versa in condizioni pietose, per scoprire che sul punto si e’ già formata giurisprudenza granitica che censura le revisioni delle tariffe con effetto retroattivo!
Mi chiedo quale sia la posizione del collegio sindacale. Mi chiedo cosa dice il Presidente della Regione Molise, la Giunta e l’intero Consiglio Regionale! A questo punto diamo una rinfrescata di idee e non solo a chi siede immeritatamente su poltrone pagate profumatamente e a questo punto indebitamente!
Il Consiglio di Stato già dal 2008, nel valutare la legittimità della retroattività di delibere che introducono la variazione tariffaria, ha sancito che: «la tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio (fornitura d’ acqua) che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale.
Per i giudici la delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a “contrarius actus”.
I giudici amministrativi hanno più volte evidenziato che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono, ad esempio, quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato.»
In particolare, ogni atto amministrativo acquista efficacia a partire dalla data di comunicazione effettuata nei confronti del destinatario (art. 21 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005).
E’ perciò corretto raccordare l’ obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche solo a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario, restando esclusa la possibilità di riferirsi a qualunque periodo precedente.
In conclusione i disposti aumenti con effetto retroattivo non vanno pagati!
Avv. Vincenzo Iacovino






























