Si conferma l’interpretazione flessibile dell’art. 49, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e l’inapplicabilità del principio in caso di variazione delle consorziate esecutrici
Il principio di rotazione degli appalti, se rappresenta uno dei cardini del sistema dei contratti pubblici, al contempo ne configura uno degli aspetti più dibattuti, forieri di contenzioso. Un principio che si è “ammorbidito” rispetto alle previsioni del d.Lgs. n. 50/2016, con alcune importanti deroghe contenute nello stesso art. 49 del d.Lgs. n. 36/2023.
Principio di rotazione: le deroghe ammesse nel Codice Appalti 2023
E sono proprio le deroghe al principio di rotazione al centro della sentenza del TAR del 17 luglio 2025, n. 14113, intervenendo nell’ambito di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76 del d.Lgs. n. 36/2023, avviata per l’affidamento di un servizio.
Il ricorso, presentato da un operatore economico secondo classificato, era incentrato sulla presunta violazione dell’art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo al reinvito dell’affidatario uscente e al numero di operatori ammessi alla procedura.
Il quadro normativo: l’art. 49 del Codice Appalti 2023
Il principio di rotazione, pur confermato nel d.Lgs. n. 36/2023, prevede appunto alcune deroghe, rispetto al precedente d.Lgs. n. 50/2016 che derogava soltanto quando il nuovo affidamento avvenisse tramite procedure ordinarie e, comunque, aperte.
In particolare, l’art. 49, al comma 5 dispone che:
“Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
La norma quindi consente di non applicare la rotazione nelle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) per importi pari o superiori a 140mila euro e fino alla soglia europea, a condizione che non siano posti limiti al numero di operatori da invitare.
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