E’ stata introdotta, nelle “Modalita’ di compilazione” delle istruzioni, un’avvertenza specifica per i contribuenti cosiddetti ex “minimi”. In particolare, è stato specificato che i contribuenti, che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi”, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo al quel particolare regime fiscale. Per i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, entrano in vigore sanzioni più onerose rispetto al passato.
In particolare: in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni sul contenuto e sulla documentazione delle dichiarazioni; in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, e’ elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.






























