Ricorso improcedibile senza la mediazione – In base alla Legge 147/2013, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l’esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.
Sospensione feriale per la mediazione – Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa il documento di prassi, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.
Anche la riscossione è sospesa – L’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza osia stato concluso l’accordo di
mediazione.
Le causali per contributi previdenziali e assistenziali – Nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.































