La compilazione dell’F24 – Il nuovo codice tributo va riportato nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “numero certificazione credito” va indicato il numero della certificazione attribuito dalla piattaforma elettronica gestita dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il campo “anno di riferimento”, invece, non deve essere compilato. La compensazione può essere richiesta solo per i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell’Ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione), elencati nella tabella allegata al Dm del 14 gennaio 2014, che riporta anche i relativi codici tributo.
La risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.































