Emendamenti alla legge di stabilità presentati a firma dell’On. Laura Venittelli. Al comma 21 sostituire le parole “è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016” con le seguenti: “è incrementato di 99, milioni di euro per l’anno 2015, di 459 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”.
Conseguentemente, dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art 17-bis
(Istituzione del Parco Nazionale del Matese)
1. È istituito il Parco nazionale del Matese.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale e, d’intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
3. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino all’istituzione dell’Ente Parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai princìpi di cui all’articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Parco ». L’Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell’Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Ente Parco ».































