Fra i vari punti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di vernerdì 20 febbraio, c’è anche la riforma dei premi delle RC Auto. Il ddl Concorrenza prevede infatti una corposa mole di norme di cui saranno destinatarie proprio le compagnie assicurative. Vediamo nel dettaglio cosa può cambiare per i consumatori.

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SCONTI

Le imprese di assicurazione saranno tenute a praticare sconti significativi in presenza delle condizioni che andiamo a vedere nelle prossime slides. Condizioni da verificarsi in precedenza o all’atto della firma del contratto o dei suoi rinnovi.

 

SCONTI OBBLIGATORI/1: L’ISPEZIONE PREVENTIVA

Sconto obbligatorio qualora il cliente assicurato accetti di sottoporre il proprio veicolo a un’ispezione preventiva.

 

SCONTI OBBLIGATORI/2: LA SCATOLA NERA

Sconto obbligatorio qualora il cliente accetti di installare, su proposta dell’assicurazione, meccanismi elettronici (cosiddette scatole nere) che registrano l’attività dell’auto. Lo stesso vale per ulteriori dispositivi volti a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in caso di incidente stradale.

 

SCONTI OBBLIGATORI/3: TASSO ALCOOLEMICO E BLOCCO MOTORE

Sconto obbligatorio qualora vengano installati, sempre su proposta dell’impresa assicuratrice, meccanismi elettronici di blocco del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione dei veicoli da parte del conducente.

 

SCONTI OBBLIGATORI/4: OFFICINE CONVENZIONATE

Sconto obbligatorio qualora l’assicurato, a seguito di un sinistro, rinunci alla possibilità di chiedere un risarcimento in denaro, ma accetti di far semplicemente riparare il proprio mezzo da un’officina convenzionata con l’assicurazione (fatto salvo, ovviamente, il risarcimento per gli eventuali danni alla persona). Ciò è ovviamente possibile solo a patto che non vi sia un concorso di colpa. L’assicurazione dovrà comunque garantire una idonea garanzia per le riparazioni effettuate dalle proprie officine, che non sia inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

 

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI SCONTI

Il testo della nuova norma parla genericamente di “significativi sconti”, senza darne una precisa quantificazione. Sarà obbligo dell’assicurazione, in sede di emissione del preventivo (quindi prima della firma del contratto), evidenziare l’ammontare preciso dello sconto praticato in caso di accettazione di una delle predette condizioni da parte del cliente.

Nel caso di accettazione di installazione di scatola nera o altri dispositivi simili, la riduzione del premio praticata dalla compagnia dovrà essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato per montare detti apparecchi elettronici.

TRASPARENZA

Il ddl Concorrenza stabilisce fra l’altro che l’assicurazione, prima di far sottoscrivere la polizza al proprio cliente, è tenuta a informarlo, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, dei premi offerti da tutte le imprese concorrenti relativamente al “contratto base”. Il tutto tramite collegamento internet al “preventivatore” consultabile sul sito internet dell’IVASS e senza obbligo di stampa su carta.

L’assicurazione è anche obbligata a fornire informazioni sui premi offerti da almeno due imprese di assicurazione relativamente al medesimo contratto base

Fonte (QuiFinanza)

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