– ciascun candidato alla carica di sindaco non può superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
– ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non può superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
– ciascun partito, movimento o lista (escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale) non può superare la somma risultante dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
La normativa riguarda anche il regime di pubblicità e di controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario e il sistema sanzionatorio.































