Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato tre nuove ordinanze per i comuni di Montenero di Bisaccia, Riccia e Termoli. In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile e fino al 17 aprile 2020, è fatto obbligo alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori dei predetti territori, ove siano legittimate ad uscire dal proprio comune. Stessa disposizione anche per le persone che transitino nei suindicati comuni.
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 14 – 15 – 16 DEL 03-04-2020
1. In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 17 aprile 2020, con riferimento ai territori dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Riccia e Termoli, è fatto obbligo:
a) alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22 marzo 2020;
b) alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nei suindicati territori di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio comunale.
Art. 2
1. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
2. Le presenti ordinanze, immediatamente esecutive, sono comunicate ai Sindaci dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..
3. Le presenti ordinanze sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso alle presenti Ordinanze è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.






























