Tetto di 120 rate mensili. Lo prevede un emendamento alla legge di Stabilità

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Fonte /Qui Finanza)

Un emendamento al DDL Stabilità 2015 concede al debitore – relativamente a cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi ed accertamenti con adesione – la possibilità di presentare, entro il 30 giugno 2015, domanda di rateazione dei debiti tributari in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di 120 rate mensili. Vedoamo nel dettaglio tutte le novità.

 

L’EMENDAMENTO

La novità è prevista in un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2015, in corso di approvazione entro fine anno dal Parlamento. La disposizione che si cerca di introdurre prevede che – relativamente a debiti tributari scaturenti da cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi e in dipendenza di accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni – il debitore possa accedere, previa domanda, ad una forma di rateazione “semplificata”.

LA SEMPLIFICAZIONE

L’emendamento ravvisa nella “semplificazione” la non obbligatorietà di comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare al fine di ottenere la dilazione “per un massimo di centoventi rate mensili”. Il piano di ammortamento è a rate costanti o crescenti per ciascun anno a scelta del contribuente, seppure con importo minimo della rata non inferiore a 100 euro.

TEMPISTICA

L’agevolazione prevede una tempistica ben definita: le domande, infatti, possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, da cui, nell’ipotesi prospettata, un’operatività limitata al prossimo 30 giugno 2015.

GLI INTERESSI

Il debitore che propone istanza di rateizzazione semplificata dovrà comunque pagare – oltre all’importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo – un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’ingiunzione fiscale, dell’avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell’accertamento con adesione. Esclusi gli interessi di mora, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ele sanzioni, fattispecie che ha portato inevitabilmente a parlare di sanatoria.

RATEIZZAZIONE AI ‘DECADUTI’

La nuova rateazione semplificata si applicherebbero anche ai contribuenti già decaduti dalla rate Equitalia, alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015.

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