Così è possibile chiedere il riscatto degli anni universitari come anni di contribuzione.

 

Ecco come:

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Fonte: Qui finanza

Chi ha frequentato un corso legale di laurea e ha conseguito il relativo titolo di studio può chiedere il riscatto degli anni universitari, facendoli valere come effettivi anni di contribuzione, utili per il raggiungimento dell’anzianità contributiva. Vediamo quindi quali sono i corsi di laurea ammessi al riscatto, come viene calcolato l’importo da versare, qual è lo sgravio fiscale collegato e come presentare la domanda di riscatto.

CORSI DI LAUREA AMMESSI AL RISCATTO

Sono ammessi al riscatto:
– diplomi universitari (di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
– diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni);
– diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
– dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale rientrano tra i titoli di studio riscattabili a fini pensionistici, ma a condizione che siano stati attivati a partire dall’anno accademico 2005/2006 e che permettano il conseguimento del diploma accademico di primo livello e/o di secondo livello, del diploma di specializzazione e di quello accademico di formazione alla ricerca.

CORSI DI LAUREA NON AMMESSI AL RISCATTO

Non sono ammessi al riscatto invece:

– periodi di iscrizione fuori corso;
– periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.
Inoltre, a partire dal 12 luglio 1997, è possibile chiedere il riscatto anche di due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

CALCOLO DELL’ONERE DA RISCATTO

Dato che il riscatto degli anni di laurea comporta un onere finanziario spesso rilevante, molti lavoratori si chiedono se valga effettivamente la pena sostenerlo. Per valutare la convenienza o meno del riscatto è utile innanzitutto conoscere l’ammontare totale del versamento, calcolando il cosiddetto onere del riscatto.
Per calcolare l’onere da riscatto è necessario tenere conto della modalità di liquidazione della pensione, ovvero con il sistema retributivo o con quello contributivo a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Ecco qui di seguito le due diverse modalità di calcolo:
– periodi riscattabili fino al 31 dicembre 1995: l’onere si calcola con i criteri della riserva matematica e dipende da fattori variabili come l’età, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni dal lavoratore. Se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 18 anni entro la medesima data, si accede al calcolo della pensione con il sistema retributivo e quindi tale calcolo verrà applicato anche per l’onere da riscatto.
– periodi riscattabili dopo il 31 dicembre 1995: l’onere di riscatto si calcola con il metodo contributivo applicando l’aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto e nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto della laurea.

 DEDUCIBILITA’ AI FINI IRPEF

Oltre all’onere, un altro elemento utile ai fini della valutazione della convenienza o meno del riscatto è dato dallo sgravio fiscale che ne deriva. Il contributo pagato rientra tra le detrazioni fiscali Irpef nella misura del 19%.

LA DOMANDA DI RISCATTO

Per presentare la domanda di riscatto è necessario collegarsi al sito dell’INPS, muniti di PIN dispositivo, e accedere alla sezione “Servizi online”. La domanda dovrà essere corredata dal certificato rilasciato dall’Università che attesta il conseguimento del diploma, gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà, gli eventuali anni fuori corso e la durata del corso legale di laurea. Sarà poi compito dell’INPS comunicare al lavoratore l’esito della richiesta.

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