Isernia – Dal 4 al 17 maggio aperti parchi, ville e giardini pubblici
⚕️ A V V I S O ⚕️
COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA AL PUBBLICO DI VILLE E GIARDINI PUBBLICI, DI AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI E DI ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE, SPORTIVE E MOTORIE ALL’APERTO.
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I L S I N D A C O
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1° e 10 aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO ora il DPCM del 26 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;
VISTO che il DPCM da ultimo citato conferma il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
RAVVISATA l’opportunità di riassumere e rendere note alla cittadinanza le disposizioni vigenti in materia di attività all’aperto, secondo quanto disposto dall’ultimo decreto presidenziale sopra citato;
RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 1, lettere d), e) ed f) del DPCM del 26 aprile 2020,
A PARTIRE DAL 4 MAGGIO E FINO AL 17 MAGGIO 2020:
a) è consentito l’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nel rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
b) le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse;
c) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ed è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
d) il sottoscritto Sindaco si riserva la facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette disposizioni;
AVVERTE
che il mancato rispetto delle misure di cui sopra è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19;
DISPONE
• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;
• l’invio del presente atto al capo ufficio stampa, per la sua diffusione, nonché all’ufficio tecnico, affinché sia posto in essere quanto necessario per dare attuazione alle citate disposizioni presidenziali e per apporre nei luoghi interessati adeguate segnalazioni rivolte alla cittadinanza.






























