di Teresa Maddonni
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 dicembre 2017, a distanza di poco più di dieci anni dall’emanazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, accende una “luce rossa” sulle modalità di fruizione del riposo settimanale per il personale autista addetto al trasporto merci su strada. La Corte interviene, in particolare, sulle modalità di fruizione del riposo settimanale cd. regolare la cui durata, secondo lo stesso Regolamento, è di 45 ore.
La normativa europea derivante dal citato Regolamento, infatti, mentre è chiara nello stabilire che il periodo di riposo giornaliero pari a 11 ore (9 ore se ridotto) e il periodo di riposo settimanale cd. ridotto pari a 24 ore possono essere effettuati, se il lavoratore è in trasferta, all’interno del veicolo purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per i conducenti e sia in sosta, nulla dice a riguardo del riposo settimanale cd. regolare. In assenza di una indicazione precisa la legislazione belga ha ritenuto di dover regolare la materia offrendo una lettura restrittiva della normativa europea vietando e sanzionando le ipotesi di riposo settimanale cd. regolare svolto a bordo del proprio veicolo.
La normativa nazionale è stata quindi impugnata da un’impresa di trasporto con sede in Belgio a seguito dell’applicazione di un’ammenda per la sua violazione, e quindi iscritta nella causa C-102/16 sulla quale la Corte Europea si è pronunciata nei termini che seguono. Secondo il Giudice delle Leggi europeo il Regolamento impiega l’espressione generale “periodo di riposo giornaliero” – che comprende i periodi di riposo giornalieri regolari e ridotti – e l’espressione specifica “periodo di riposo settimanale ridotto” per poi ricondurre ad entrambi la possibilità di effettuare i periodi di riposo a bordo veicolo, escludendo quindi l’espressione generale “periodo di riposo settimanale” per ricomprendere i due tipi di periodi di riposo settimanali.
E’ dunque chiara la finalità del Legislatore europeo – conclude la Corte – di voler consentire al conducente di effettuare i periodi di riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e di vietargli invece di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari. Questi ultimi devono poter essere effettuati in un alloggio con condizioni idonee e adeguate, diversamente da una cabina di camion che non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi dei periodi di riposo giornalieri e periodi di riposo settimanali ridotti. Secondo la Corte infatti la lettura che deve essere offerte non può che perseguire l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti, coerentemente con quanto stabilito dal citato Regolamento del 2006.






























