Il Tar del Molise ha accolto il ricorso presentato da tre richiedenti e ha sospeso i provvedimenti impugnati. La trattazione di merito del ricorso ci sarà, in udienza pubblica, il 10 febbraio 2021. Il concorso era stato bandito allo scopo di assumere 14 persone a tempo pieno e indeterminato per ricoprire il ruolo di contabili, amministrativi e informatici da inquadrare nella categoria D 1.
Pubblicato il 04/05/2020
N. 00087/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00013/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2020, proposto da Francesco Iocca, Gennaro D’Alessandro, Luca Piova, rappresentati e difesi dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento
determinazione del direttore del III dipartimento n. 107 del 18-10-2019. avvisi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 14 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria d, di cui n. 4 in profilo professionale “amministrativo contabile”, n. 5 in profilo professionale “informatico amministrativo” e n. 5 in profilo professionale “tecnico amministrativo”, posizione economica “d1″, presso l’amministrazione regionale provvedimenti (doc. 1);
– avviso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 5 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in categoria d, con profilo professionale “tecnico amministrativo” posizione economica d1;
– laddove occorra, della deliberazione di giunta regionale n. 289 del 27/07/2019 avente ad oggetto: “piano triennale di rilevazione dei fabbisogni professionali della regione Molise 2019 – 2021. programmazione delle iniziative occupazionali. Provvedimenti”, pubblicata sul b.u.r.m. n. 30 in data 1 agosto 2019 (doc. 3) e della deliberazione di giunta regionale n. 338 del 29/08/2019 avente ad oggetto: “dgr n. 289 del 29 luglio 2019 recante “piano triennale di rilevazione dei fabbisogni professionali della regione Molise 2019 – 2021. programmazione delle iniziative occupazionali.”. ulteriori provvedimenti” (Doc. 4), laddove non hanno incluso il ricorrente tra le assunzioni programmate per il 2019, nonostante gli accordi sindacali intervenuti in tal senso e la consequenziale verifica positiva dei requisiti richiesti per la stabilizzazione;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Marianna Scali e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Visto l’art. 84 comma 2, terzo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Richiamato il decreto monocratico cautelare n. 35 del 25 marzo 2020, reso ai sensi dell’art. 84, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Rilevato che con il presente ricorso si impugnano i provvedimenti con cui, per coprire posti vacanti, l’Amministrazione ha deciso di indire una nuova procedura concorsuale, anziché stabilizzare il personale precario preesistente;
Rilevato che le censure introdotte si appuntano su profili che attengono all’esercizio della discrezionalità amministrativa;
Ritenuta pertanto sussistente la giurisdizione, venendo in rilievo una contestazione
relativa all’esercizio del potere dell’Amministrazione (Tar Molise 23 maggio 2018,
n. 340);
Rilevato che la Regione, dopo aver assunto iniziative volte alla ricognizione del personale precario ai fini della stabilizzazione ex articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, non ha dato seguito a quella procedura, e ha deciso di bandire l’impugnato avviso pubblico;
Rilevato che, negli atti gravati, la scelta di non avvalersi della stabilizzazione ex articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 viene motivata facendo riferimento alla circostanza che la retribuzione del personale precario fosse finanziata con fondi europei e che la prestazione lavorative in questione non riguardassero l’esercizio di funzioni ordinamentali dell’Amministrazione;
Ritenuto, ad un primo esame proprio di questa fase, che tale motivazione sia insufficiente e incongrua atteso che l’Amministrazione ritiene ostativi all’applicazione dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 elementi (la fonte di finanziamento delle retribuzioni e la natura dell’attività svolta dei lavoratori precari) in alcun modo contemplati da suddetta norma;
Ritenuto quindi che sussista un difetto di motivazione in ordine alla scelta dell’Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze assunzionali attraverso concorso pubblico invece che tramite la procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), accoglie il
ricorso e per l’effetto:
a) sospende i provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 febbraio
2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso nella camera di Consiglio del giorno 29 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Marianna Scali, Referendario, Estensore
Daniele Busico, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marianna Scali Silvio
Ignazio Silvestri






























